Statuti

Statuti in vigore dal 2013

Art. 1 - Nome, sede e forma giuridica

Con il nome “Società Ticinese di Relazioni Pubbliche” (in seguito:  “Società”) e con sede a Lugano, Casella Postale 6363, è costituita un’associazione ai sensi dell’articolo 60 segg del Codice Civile Svizzero. La Società e i suoi membri fanno parte,  in qualità di società regionale, dell’organizzazione nazionale degli operatori  svizzeri di relazioni pubbliche, ovverosia dell’ ”Associazione Svizzera di Relazioni Pubbliche” (in seguito: “Associazione”). La Società e i suoi membri riconoscono senza riserva il carattere vincolante degli statuti dell’Associazione. Per il resto la Società agisce e si organizza in modo autonomo e indipendente.

Art. 2 - Scopo

La Società

  • si impegna per la realizzazione degli scopi dell’Associazione secondo l’art 2 degli statuti della stessa,
  • sviluppa le relazioni tra i propri membri e promuove il contatto con le altre società regionali e con organizzazioni locali affini
  • realizza regolarmente manifestazioni che promuovono lo scambio di esperienze fra i membri e favoriscono la formazione continua e il consolidamento della rete di contatti professionali e collegiali.
  • partecipa attivamente alla realizzazione di compiti sovraregionali, nazionali e internazionali dell’Associazione.

La Società è apolitica e aconfessionale

Art. 3 - Appartenenza

Le categorie dei membri della Società sono identiche a quelle previste dagli statuti dell’Associazione. Il comitato della Società decide sull’ammissione dei membri sulla base di una richiesta d’adesione scritta. I diritti e gli obblighi dei membri come pure l’inizio e il termine dell’appartenenza alla Società  sono disciplinati dalle relative norme degli statuti dell’Associazione. L’appartenenza alla Società termina con le dimissioni del membro oppure con la sua espulsione . Le dimissioni possono essere inoltrate in qualsiasi momento ma la quota annua è dovuta comunque per l’intero anno civile.

Art.  - Risorse finanziarie

Per svolgere i suoi compiti la Società dispone delle quote dei membri e di altri ricavi. Per gli impegni della Società risponde unicamente il suo patrimonio sociale.

Art. 5 - Organi

Gli organi della Società sono

l’assemblea generale
il comitato
l’organo di controllo

Art. 6 - Assemblea generale

L’assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all’anno per svolgere le mansioni assegnatele  dalla legge e dagli statuti. Assemblee generali straordinarie possono esser convocate in caso di necessità dal comitato o su richiesta di un quinto dei membri. In ogni caso il comitato invia la  convocazione ai membri almeno 4 settimane prima dell’assemblea indicando l’elenco delle trattande all’ordine del giorno.

Art. 7 - Competenze dell’assemblea generale

All’assemblea generale spettano le seguenti competenze:

  • elezione per un periodo di tre anni del presidente e degli altri membri del comitato. E’ possibile la rielezione.
  • elezione per un periodo di tre anni del rappresentante nel comitato centrale dell’Associazione.
  • approvazione del rapporto annuale, dei conti annuali e del rapporto dell’organo di controllo
  • scarico del comitato
  • approvazione del preventivo e fissazione delle quote annue dei membri
  • discussione e delibera su proposte dei membri. Le proposte devono essere inoltrate  al presidente per iscritto almeno due settimane prima dell’assemblea generale. Il comitato distribuisce le proposte a tutti i membri.
  • modifiche e aggiunte agli statuti compresi la fusione o lo scioglimento, con la riserva di approvazione da parte dell’Associazione.
  • delibera su altri oggetti sottoposti dal comitato
  • nomina di membri esonerati
  • designazione, all’attenzione dell’Associazione, di membri onorari
  • espulsione di membri

Le delibere dell’assemblea generale richiedono la maggioranza semplice dei membri presenti. Sono riservate le disposizioni dell’articolo 11.

Art. 8 - Comitato

Il comitato è composto da almeno 4 membri. Ad eccezione del presidente esso si autocostituisce. Il comitato si riunisce su invito del presidente o su richiesta di due membri di comitato, con l’indicazione delle trattande ogni qualvolta la gestione degli  affari lo richiede. Le decisioni del comitato sono prese alla maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del presidente conta doppio. Sono ammesse delibere per corrispondenza.

Art. 9 - Mansioni del comitato

Al comitato spettano tutte le mansioni che non sono state attribuite dagli statuti ad un altro organo. In particolare i compiti del comitato sono:

  • gestione degli affari e rappresentanza verso l’esterno
  • preparazione dell’assemblea generale e attuazione delle decisioni assembleari
  • preparazione e attuazione del programma delle manifestazioni
  • ammissione di membri
  • preavviso della società regionale sulla proposta del comitato centrale concernente l’espulsione di un membro della Società come previsto dallo statuto dell’Associazione.

Il comitato può coinvolgere nella gestione delle attività anche singoli membri, può formare commissioni e delegare compiti  ad esempio all’ Associazione ed ha la facoltà di assegnare mandati a terzi.

Art. 10 - Organo di controllo

La verifica dei  conti annuali e della contabilità viene assegnata a due membri oppure attribuita ad un revisore indipendente oppure conferita all’organo di controllo dell’ Associazione. L’organo di controllo della Società riferisce per iscritto all’assemblea generale

Art. 11 - Modifica degli statuti, fusione o scioglimento della Società

Per la modifica degli statuti (la fusione o lo scioglimento) occorre l’approvazione di due terzi dei membri presenti all’assemblea generale. Un’eventuale liquidazione della Società viene effettuata dal comitato oppure può essere delegata all’Associazione.

Art. 12 - Disposizioni finali

I presenti statuti entrano in vigore il 1° gennaio 2010 dopo l’approvazione dell’assemblea generale della Società e la ratifica dell’Associazione.